Sez. 5, Sentenza n. 3603 del 13/02/2009 (Rv. 606843 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie "ex" d.l. n. 331 del 1993 - Adempimenti a carico del cessionario "ex" art. 50 d.l. n. 331 citato - Omissione - Qualificazione dello scambio come "interno" - Possibilità - Conseguenza - Recupero dell'IVA da parte dell'ufficio finanziario - Prova della sussistenza dei presupposti di fatto per la deroga - Onere a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'art. 50, commi 1 e 2 del d.l. n. 331 del 1993, sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei commitenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)