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Sez. 1, Sentenza n. 1972 del 11/03/1996 (Rv. 496265 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE | Carni e prodotti animali importati - Diritti di visita sanitaria - Riscossione in virtù di norme incompatibili con il diritto comunitario - Rimborso - Condizioni - Prove - Contenuto.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496265-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - IN GENERE

In materia di rimborso di diritti di visita sanitaria su carni e prodotti animali importati, non dovuti perché riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario, l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, norma espressamente retroattiva, impone all'amministrazione, che neghi il diritto al rimborso di provare che il rimborso non spetta in quanto il relativo onere è stato trasferito su altri soggetti. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni, senza che l'efficacia probatoria di tale mezzo possa ritenersi esclusa in considerazione del minimo importo dei diritti doganali di visita sanitaria (nella specie L. 10 al Kg.), atteso che la sussistenza dell'interesse degli importatori a trasferire sui consumatori i diritti doganali predetti va valutata non con riferimento ad ogni singola vendita, ma in relazione al volume delle importazioni abitualmente effettuate ed all'ammontare complessivo dei diritti doganali corrisposti in occasione delle importazioni stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)