Sez. 1, Sentenza n. 9389 del 08/08/1992 (Rv. 478485 - 01)
Comunità Europea - Comunità Economica Europea - Disposizioni fiscali - In genere | Carni e prodotti animali importati - Diritti di visita sanitaria - Riscossione in virtù di norme incompatibili con il diritto comunitario - Rimborso - Negazione da parte della P.A. - Prova del trasferimento dell'onere su altri soggetti - Obbligo della P.A. ex art. 29 legge n. 428 del 1990 - Incompatibilità di detta norma con il diritto comunitario - Esclusione.
Comunità Europea - Comunità Economica Europea - Disposizioni fiscali - In genere
In materia di rimborso di diritti di visita sanitaria su carni e prodotti animali importati, non dovuti perché riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario, l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, norma espressamente retroattiva, impone all'Amministrazione, che neghi il diritto al rimborso, di provare (potendo a tal fine utilizzare anche una consulenza tecnica in ordine alle risultanze delle scritture contabili, di cui può richiedere l'esibizione) che il rimborso non spetta in quanto il relativo onere è stato trasferito su altri soggetti. Tale disposizione non è incompatibile con il diritto comunitario, atteso che questo non esclude che la norma nazionale tenga conto del fatto che l'onere dei tributi indebitamente riscossi possa essere trasferito, mentre sono incompatibili tutte le modalità di prova che abbiano l'effetto di rendere eccessivamente difficile ottenere il rimborso.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)