Sez. 6, Sentenza n. 48525 del 05/11/2003 Ud. (dep. 18/12/2003) Rv. 228542 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Reato di pericolo - Elemento oggettivo Idoneità della falsa accusa ad attivare un'indagine penale - Sufficienza - Rilevanza dell'archiviazione dell'incolpazione - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come "notitia criminis" in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all'apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)