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Sez. 6, Sentenza n. 2715 del 10/01/1997 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207167 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Reato di pericolo - Astratta possibilità di incriminazione - Sufficienza - Denuncia inverosimile - Esclusione - Mancanza di una condizione di procedibilità - Immediata evidenza - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207167-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

La calunnia (art. 368 cod. pen.) è reato di pericolo, e ad integrarne gli estremi è sufficiente la anche astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili, sì che l'accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine; ovvero quando l'esercizio dell'azione penale sia paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, purché tale difetto sia a sua volta evidente ed escluda immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato. Ciò non avviene quando la causa di improcedibilità emerga da un accertamento che postuli più o meno complesse indagini.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)