Sez. 2 - , Sentenza n. 10071 del 28/05/2020 (Rv. 657758 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Delibera condominiale - Impugnativa per difetto di convocazione - Legittimazione del condomino regolarmente convocato - Esclusione - Ragioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)