Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020 (Rv. 657132 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Condomino – Omesso avviso – Annullabilità – Soggetti legittimati – Individuazione – Fondamento – Onere probatorio a carico del condomino pretermesso.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)