Sez. 2 - , Sentenza n. 17399 del 13/07/2017 (Rv. 644852 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Ritenuta non indispensabilità prove - Ricorso per cassazione - Autosufficienza - Onere deduttivo del ricorrente - Contenuto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tema di produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il ricorrente per cassazione che censuri la decisione del giudice di secondo grado che abbia ritenuto non indispensabile la nuova prova prodotta deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, indicando quali documenti siano stati presentati e dichiarati inammissibili, nonché il relativo contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)