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Sez. 1, Sentenza n. 11294 del 28/08/2001 (Rv. 549097 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Individuazione del criterio legale di stima - Da parte del giudice decidente sul solo "an" - Autonomo passaggio in giudicato di tale criterio - Inammissibilità - Conseguenze in relazione al giudizio sul "quantum".
Stato
decisa il 2001-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549097-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema d'espropriazione per pubblica utilità, non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo in ordine all'individuazione del criterio legale di stima (così come la pronunzia sulla legge applicabile al rapporto controverso non può costituire giudicato autonomo rispetto a quello sul rapporto), né è concepibile l'acquiescenza al criterio stesso, posto che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non l'indicato criterio legale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia passata in giudicato la sentenza non definitiva che statuisce sul solo "an" dell'indennità espropriativa, con esplicita correlazione di questa al criterio del valore venale dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, il giudice che decide sul "quantum" non è vincolato ad alcun giudicato relativo ai criteri di determinazione, ma è obbligato ad applicare i nuovi criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nel caso in cui questi siano sopravvenuti nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)