Sez. 5, Sentenza n. 11969 del 13/07/2012 (Rv. 623329 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Presupposti di applicabilità - Procedimento di verifica - Parere preventivo degli organi di vigilanza - Oggetto - Requisiti soggettivi della società cooperativa - Uffici finanziari - Accertamento circa l'attività produttiva in concreto svolta dalla cooperativa o del singolo socio - Necessità del detto parere - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di acquisire il parere preventivo degli organi di vigilanza, previsto dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, ma non anche la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della stessa, né può estendersi agli accertamenti posti in essere nei confronti dei soci di tale ente per verificare l'eventuale esercizio di un'attività imprenditoriale propria da parte di questi, perché l'indicata norma ha la funzione eccezionale di limitare l'altrimenti generale e generalizzato potere dell'ufficio di procedere all'accertamento della posizione fiscale di qualsiasi contribuente, e, per quanto attiene ai soci, anche perché è insussistente qualsiasi identità di "ratio" tra la posizione fiscale di costoro e quella della società, atteso che nessuna norma attribuisce al socio un qualche beneficio fiscale diretto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)