Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze
Testo vigente
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Capo V. Altri uffici a competenza generale
Art. 30 Ufficio del coordinamento legislativo
1. Le funzioni svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa, istituito con l'articolo 1, primo comma, del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono demandate all'ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della citata legge n. 358 del 1991.
2. L'ufficio del coordinamento legislativo svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione di schemi di provvedimenti normativi e di attuazione normativa di direttive comunitarie;
b) esame e valutazione degli elementi su questioni di legittimita' costituzionale;
c) esame e predisposizione delle risposte a interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;
d) elaborazioni di pareri e relazioni su problemi giuridici;
e) coordinamento dell'attivita' di realizzazione e gestione del servizio di documentazione tributaria;
f) rapporti con gli uffici del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. L'ufficio si articola in un servizio e tre divisioni con le attribuzioni di seguito indicate:
a) servizio di coordinamento e affari generali: coordinamento delle attivita' dell'ufficio secondo le direttive del direttore; affari relativi al personale, all'organizzazione e ai metodi di lavoro anche mediante il ricorso a sistemi automatizzati e collegamenti telematici con i sistemi informativi del Parlamento, della Corte di cassazione, della Gazzetta Ufficiale. Ogni altro affare che esula dalla competenza delle divisioni;
b) divisione "Atti di Governo": redazione dei testi normativi e cura del loro iter sino all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri; formulazione di pareri su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione; redazione di note, pareri e relazioni, con formulazione normativa, su disegni di legge d'iniziativa di altri Ministeri; assistenza tecnico-giuridica al Ministro durante il Consiglio dei ministri ed eventuale successivo perfezionamento dei testi normativi; esame dei decreti ministeriali su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione;
c) divisione "Relazioni ed atti parlamentari": esame dello svolgersi dei lavori parlamentari su disegni e proposte di legge; diario e riscontro delle attivita' parlamentari; redazione e illustrazione di emendamenti; formulazione di pareri su disegni e proposte di iniziativa parlamentare; assistenza tecnico-giuridica al Ministro e ai Sottosegretari; predisposizione delle note da allegare alle leggi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
d) divisione "Atti di sindacato ispettivo e questioni di legittimita' costituzionale": adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e istruzione di quelli rivolti al Ministro delle finanze; predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'Amministrazione, nei giudizi davanti alla Corte di giustizia della Comunita' economica europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali.
Art. 31 Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa
1. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con tutti gli organi di informazione e stampa, assicurando, comunque, il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire all'opinione pubblica in materia di politica fiscale.
2. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, assicura la coerenza con le direttive impartite dal Ministro e l'uniformita' di tutti i rapporti con la stampa da parte degli uffici e degli organi centrali, civili e militari, di qualsiasi livello dell'Amministrazione finanziaria.
3. All'ufficio di cui al comma 1 possono anche essere addetti estranei alla pubblica amministrazione, purche' iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti, in numero non superiore a quattro. Al conferimento ed alla revoca dei relativi incarichi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere espressamente indicate le eventuali funzioni di direttore dell'ufficio attribuite ad uno di essi.
4. Agli estranei addetti all'ufficio ai sensi del comma 3 spetta, per tutta la durata dell'incarico, l'indennita' corrispondente al trattamento economico del personale con qualifica di dirigente generale, se l'incarico stesso prevede lo svolgimento delle funzioni di direttore dell'ufficio, o del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, negli altri casi.
Titolo II. Organi ed uffici a competenza specifica
Capo I. Attribuzioni degli uffici e competenze dei direttori generali e centrali
Art. 32
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Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 34-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Capo II. Uffici periferici dei dipartimenti
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Capo III. Altri organi, uffici e servizi dei dipartimenti
Art. 43
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Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art. 45
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Titolo III. Autonomia funzionale e di gestione
Capo I. Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato
Art. 46
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Art. 47
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