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Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 4 Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro

1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

  1. a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e' preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);

  2. b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.6

Art. 7 Uffici periferici e servizio ispettivo

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attivita' d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verra' considerato anche ai fini della determinazione della capacita' operativa per l'attivita' di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

12. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

13. Le attivita' di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 . PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .6

Art. 10 Organizzazione del personale

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 .

7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttivita' e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformita' e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n.
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, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttivita', fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1 gennaio 1990 e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734.6