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Sez. 1, Sentenza n. 3395 del 04/05/1999 Cc. (dep. 17/06/1999) Rv. 213878 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Nuovo reato risultante nel corso della udienza - Ordinanza di restituzione degli atti al p.m. per la contestazione suppletiva - Abnormità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213878-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE

È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, ravvisando un ulteriore reato nel corso della udienza preliminare, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero per la contestazione suppletiva, anziché pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il fatto contestato. L'art.423 cod.proc.pen, infatti, attribuisce esclusivamente al pubblico ministero la facoltà di modificare l'imputazione in sede di udienza preliminare, e il secondo comma di tale articolo espressamente stabilisce che, ove risulti a carico dell'imputato in fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, il giudice deve limitarsi ad autorizzarne la contestazione, sempre che vi siano la richiesta del pubblico ministero ed il consenso dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)