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Sez. 1 - , Sentenza n. 38343 del 10/09/2021 Ud. (dep. 26/10/2021) Rv. 282046 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di detenere armi - Detenzione di un fucile ad aria compressa - Configurabilità del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282046-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la detenzione di una carabina ad aria compressa con energia cinetica inferiore a 7, 5 joule integra la violazione del divieto di detenere armi, atteso che, non trattandosi di arma giocattolo, deve considerarsi a tutti gli effetti quale arma dotata di potenzialità offensiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)