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Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2011 (Rv. 616206 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lesioni patite da dipendente pubblico prima del 30 giugno 1998 - Riparto della giurisdizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616206-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite da pubblico dipendente prima del 30 giugno 1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all'Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del "neminem laedere"; a tal fine, non rileva la qualificazione formale data dal danneggiato all'azione, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia addebitata all'Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione in una controversia nella quale un dipendente di una ASL chiedeva il risarcimento del danni per i postumi di una caduta in terra mentre usciva dall'ascensore all'interno di un ospedale, avendo così fatto valere una responsabilità da comportamento capace di incidere sulla generalità delle persone che accedevano all'ospedale stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 1656 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)