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Sez. U - , Sentenza n. 33211 del 21/12/2018 (Rv. 652080 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente pubblico - Lesione all'integrità psico-fisica - Domanda di risarcimento del danno - Sinistro verificatisi entro il 30 giugno 1998 - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652080-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale, ossia una condotta dell'amministrazione potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati e non solo dei propri dipendenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la natura aquiliana, e pertanto la giurisdizione del g.o., affermata dalla sentenza impugnata in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un militare rimasto travolto dalla porta carraia di accesso alla caserma in cui prestava servizio, non potendosi escludere l'ingresso, attraverso quel cancello, anche di persone non legate da rapporto di servizio, come fornitori, familiari o comuni cittadini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)