Sez. L, Sentenza n. 6173 del 27/03/2004 (Rv. 571606 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Disciplina speciale di estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali - Negativa incidenza sul diritto al pacifico godimento dei propri beni sancito dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Relativa pronunzia della Corte europea con riferimento alla mancata previsione di misure di prevenzione del rischio sopportato dal difensore distrattario delle spese - Portata ed effetti - Obbligo del giudice di disapplicare la disciplina speciale - Configurabilità - Esclusione - Diritto del difensore e della parte di far valere i propri diritti nei confronti dello Stato in caso di mancato adeguamento alla normativa internazionale - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Con riferimento alla disciplina speciale dettata dagli art. 1, comma 183, legge n. 662 del 1996 e 36, comma quinto, legge n. 448 del 1998, che hanno previsto l'estinzione dei giudizi pendenti in materia di diritti nascenti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e n. 495 del 1993, con inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato e con compensazione delle spese processuali, la pronunzia della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 19 ottobre 2000, Ambruosi c. Stato italiano), che ha sancito la negativa incidenza di tale disciplina sul principio di pacifico godimento dei propri beni (art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede misure di prevenzione del rischio del difensore distrattario di poter recuperare le spese dei giudizi estinti "ex lege", se pure non è dotata - diversamente da quanto avviene per le pronunzie della Corte di giustizia europea - di un'efficacia diretta nell'ordinamento interno, costituisce comunque "diritto vivente" nella materia regolata dalla convenzione, del quale il giudice interno deve tenere conto nella propria attività interpretativa; tuttavia, con specifico riferimento alla incompatibilità rilevata dal giudice europeo tra la anzidetta disciplina nazionale e quella della Convenzione, mentre può configurarsi un intervento del legislatore che - nella sua discrezionalità - provveda a individuare opportuni rimedi idonei a consentire l'adeguata soddisfazione del diritto di credito dell'avvocato dell'assicurato (per esempio, consentendone la riscossione presso l'istituto assicuratore con facoltà di rivalsa di questo verso l'altra parte), deve invece escludersi la sussistenza a carico del giudice interno di un obbligo di disapplicare la medesima disciplina legale, attesa la sostanziale impossibilità di affidare la risoluzione dell'antinomia allo strumento del coordinamento ermeneutico delle fonti o della denuncia di illegittimità delle norme interne (a tali fini non potendo essere utilizzati gli art. 10 e 11 Cost., per difetto dei rispettivi presupposti, e gli art. 41 e 42 Cost., nei quali il diritto di proprietà si trova in posizione recessiva rispetto all'interesse primario della utilità sociale). Ne consegue, da un lato, che il giudice interno non può non dare attuazione alla disciplina speciale in questione e, dall'altro, che l'avvocato dell'assicurato o la stessa parte potranno far valere nei confronti dello Stato - in altra sede e non certo nel processo soggetto alla declaratoria di estinzione d'ufficio - le conseguenze del protrarsi dell'inadempimento dello stato agli obblighi nascenti dalla convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 183 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)