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Sez. 2, Sentenza n. 34192 del 11/07/2006 Ud. (dep. 12/10/2006) Rv. 234774 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Silenzio serbato sullo stato di insolvenza al momento di assunzione dell'obbligazione - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234774-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. (Nell'occasione, la Corte ha chiarito che la prova di quest'ultima può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)