Sez. 2, Sentenza n. 29454 del 05/06/2003 Ud. (dep. 14/07/2003) Rv. 226747 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Silenzio sullo stato di insolvenza - Rilevanza - Condizioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen. , anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando tale stato non sia manifestato all'altro parte contraente ed il silenzio su di esso sia legato al preordinato proposito di non adempiere, cioè, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l'intenzione di non far fronte all'obbligo o agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)