Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 03/12/2012 (Rv. 624351 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE | Contratto di factoring - Regolamento delle posizioni di dare - Avere in conto corrente - Configurabilità del mandato - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE
Poiché la cessione del credito costituisce un elemento essenziale della causa del contratto di "factoring", il giudice di merito, il quale ritenga di qualificare come mandato un contratto definito dalle parti come "factoring", sulla base del rilievo che il "factor" si sia obbligato a regolare in conto corrente col mandante le reciproche posizioni di dare ed avere e che, di conseguenza, il "factor" riscuota i crediti del mandante in nome e per conto di questi senza alcuna previa cessione, ha l'onere di adottare sul punto una esaustiva motivazione, che tenga conto di tutti gli elementi del contratto, senza limitarsi a dare rilievo alla sola circostanza della regolazione in conto corrente dei crediti contrapposti di mandante e "factor".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)