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Sez. 1, Sentenza n. 3829 del 15/02/2013 (Rv. 625339 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO | Contratto di "factoring" con cessione di crediti di impresa - Causa prevalente di scambio - Art. 3 legge n. 52 del 1991 - Applicabilità - Conseguenze - Cessione in massa di crediti futuri, stipulati o stipulandi - Ammissibilità - Oggetto determinato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625339-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO

Ai contratti di "factoring" caratterizzati da una cessione dei crediti di impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trova applicazione l'art. 3 della legge n. 52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di una cessione in massa che si considera ad oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1991 num. 52 art. 3, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)