Sez. 1, Sentenza n. 6577 del 07/07/1998 (Rv. 516988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Procedimenti innanzi al giudice di pace - Abbreviazione fino alla metà prevista dagli artt. 163 bis, comma secondo, e 318, comma secondo, cod. proc. civ. - Cumulabilità con quella prevista in via generale dall'art. 645 cod. proc. civ.- Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE
Anche nel caso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo destinato a svolgersi innanzi al Giudice di pace, il potere di abbreviazione - fino alla metà - dei termini di comparizione, attribuito dal combinato disposto degli artt. 163 bis, comma secondo, e 318, secondo comma, cod. proc. civ., è cumulabile con la già astratta ed autonoma riduzione legislativa dei termini prevista, in via generale, dall'art. 645 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)