Sez. 1, Sentenza n. 4719 del 28/04/1995 (Rv. 492046 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Abbreviazione fino alla metà - Controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE
Il potere di abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione nelle cause che richiedono pronta spedizione, attribuito dall'art. 163 bis, comma secondo, cod. proc. civ., è riferibile anche alle controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo (ad eccezione delle controversie in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro), nonostante per queste sia già prevista l'astratta ed autonoma riduzione legislativa di cui all'art. 645 cod. proc. civ.. Infatti, la contemporanea applicabilità dell'art. 645, comma secondo, e dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ. è resa possibile dalla diversità di ragioni giustificatrici che sorreggono le due distinte riduzioni dei termini: la prima genericamente ed astrattamente riconnessa alla peculiarità della fattispecie processuale di opposizione alla ingiunzione, in cui entrambe le parti hanno già avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi e non vi è più ragione di differire l'istruzione della causa, la seconda dipendente da concrete e specifiche ragioni di urgenza emergenti dalle peculiarità del caso e da valutarsi di volta in volta dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)