diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2171 del 27/02/1998 (Rv. 513112 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Omesso esame - Rigetto della domanda per difetto di prova - Cassazione della sentenza di merito - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513112-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

Se una parte chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere producendo a sostegno un documento e il giudice del merito rigetta la richiesta perché non provata, senza esaminarlo, la pronuncia è erronea e va cassata perché ne è stato omesso l'accertamento della ritualità della produzione e della rilevanza probatoria.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)