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Sez. 2, Sentenza n. 228 del 24/01/1973 (Rv. 362065 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITA - FINALITA - CONOSCENZA DELLA CONTROPARTE - IRREGOLARE PRODUZIONE - IRRILEVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362065-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMALITA - FINALITA - CONOSCENZA DELLA CONTROPARTE - IRREGOLARE PRODUZIONE - IRRILEVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE - ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Le formalita prescritte dal codice di rito per la produzione in giudizio di documenti hanno la finalita essenziale di mettere i documenti stessi a disposizione della controparte (oltre che del giudice) in modo che in ordine ad essi possa essere esercitato il diritto di difesa. Pertanto, se la parte ha concretamente preso conoscenza del documento, il vizio della irregolare produzione resta sanato e non ha alcuna Rilevanza, dato il raggiungimento dello scopo voluto dalla legge. Il giudice di merito non puo rilevare ex officio l'irregolarita della produzione quando risulti che la parte sia a conoscenza della produzione e non ne abbia eccepito la irritualita neppure in Sede di discussione. L'asserita irregolarita di produzione non puo essere eccepita per la prima volta in Cassazione, quando il giudice di merito abbia, senza opposizione, preso in esame i documenti prodotti. (V 714/71, mass nn 350502 e 350503; 1312/66, mass n 322607; 2797/64). *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)