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Sez. U, Sentenza n. 3604 del 07/08/1989 (Rv. 463557 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - DOMANDA DI RISARCIMENTO MAGGIORE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463557-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CREDITI DI LAVORO - DOMANDA DI RISARCIMENTO MAGGIORE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI CORRISPETTIVI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di rapporto di pubblico impiego, la domanda del dipendente volta ad ottenere, in relazione ai propri crediti di lavoro, un risarcimento diverso e superiore rispetto a quello concernente il riconoscimento della svalutazione monetaria, ex art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., o la corresponsione degli interessi corrispettivi - entrambi costituenti accessori del credito vantato derivanti direttamente ed automaticamente dalla legge - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali, non ricollegabili a situazioni esauritesi nell'ambito del rapporto d'impiego pubblico. (V 113/89, mass n 461347; (V 5225/82, mass n 423052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)