Sez. 3, Sentenza n. 662 del 01/02/1985 (Rv. 438868 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RIESAMINABILITÀ DEI FONDAMENTI LOGICI E GIURIDICI DEL PRINCIPIO ENUNCIATO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - RIESAMINABILITÀ DEI FONDAMENTI LOGICI E GIURIDICI DEL PRINCIPIO ENUNCIATO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di rinvio, ad eccezione dell'ipotesi dello jus superveniens o della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sulla quale si fonda il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, ovvero della formulazione di questione di costituzionalità della norma stessa, la concreta efficacia decisoria di quel principio è definitiva - nella lite per cui è avvenuta l'enunciazione - e non sono più riesaminabili i fondamenti logici e giuridici di esso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)