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Sez. 1, Sentenza n. 7380 del 11/12/1986 (Rv. 449434 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - RIESAME DEI FONDAMENTI LOGICI E GIURIDICI DELLO STESSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449434-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - RIESAME DEI FONDAMENTI LOGICI E GIURIDICI DELLO STESSO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di rinvio, ad eccezione dell'ipotesi dello ius superveniens o della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sulla quale si fonda il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, ovvero della formulazione di questione di costituzionalità della norma stessa, la concreta efficacia decisoria di quel principio è definitiva - nella lite per cui è avvenuta l'enunciazione - e non sono più riesaminabili i fondamenti logici e giuridici di esso. (V 2104/84, mass n 434146; (V 590/84, mass n 432826; (V 2948/83, mass n 427860; (Conf 662/85, mass n 438868).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)