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Sez. U, Sentenza n. 5597 del 11/05/1992 (Rv. 477183 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Clausole derogative | Controversie inerenti a rapporti di agenzia - Competenza per territorio - Del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente - Sussistenza - Estensione ai giudizi in corso - Clausole derogative - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477183-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Clausole derogative

Per le controversie inerenti a rapporti di agenzia la competenza per territorio spetta al giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, come disposto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 128 in aggiunta alla previsione del n. 3 dell'art. 413 cod. proc. civ., anche con riguardo ai giudizi in corso, non trovando applicazione per i mutamenti di diritto sostanziale o processuale, come le modifiche della competenza, il principio della "perpetuatio jurisdictionis", e senza che possano avere rilievo eventuali clausole derogative, attesa l'inderogabilità della competenza per territorio nelle controversie soggette al rito del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 n. 3, Legge 11/02/1992 num. 128 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)