diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 28/02/1995 Cc. (dep. 17/06/1995) Rv. 201791 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti | Revoca dell'indulto di cui al d.P.R. n. 394 del 1990 - Condanna a pena detentiva non inferiore a due anni - Riferimento anche alla diminuente per i riti speciali - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201791-01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti

La disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, la quale stabilisce che il beneficio dell'indulto concesso con lo stesso decreto debba essere revocato di diritto ove colui che ne ha usufruito commetta, nell'arco di cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, un delitto non colposo per cui riporti "condanna a pena detentiva non inferiore a due anni", va intesa nel senso che la revoca opera unicamente nel caso in cui il beneficiario subisca, per un delitto doloso, condanna alla pena detentiva di una certa entità, determinata in concreto sulla base di tutte le sue componenti, dopo aver tenuto conto delle possibili circostanze del reato e dell'aumento per l'eventuale continuazione, nonché della riduzione di pena conseguente all'adozione dei procedimenti speciali (artt. 442 e 444 cod. proc. pen.), che ha carattere premiale e non è assimilabile a nessuna circostanza attenuante del reato; né la lettera, né la "ratio" della predetta disposizione, infatti, consentono di riferirsi, ai fini della revoca dell'indulto, esclusivamente alla pena determinata sulla base delle circostanze di diritto sostanziale con esclusione della riduzione di natura processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)