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Sez. 1, Sentenza n. 5699 del 19/10/1988 (Rv. 460232 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELLA IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZA - PLUSVALENZE REALIZZATE CON LA VENDITA DI UN TERRENO NON RELATIVO ALL'IMPRESA - ACCERTAMENTO DELL'INTENTO SPECULATIVO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460232-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELLA IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZA - PLUSVALENZE REALIZZATE CON LA VENDITA DI UN TERRENO NON RELATIVO ALL'IMPRESA - ACCERTAMENTO DELL'INTENTO SPECULATIVO - CRITERI.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile, la tassabilità della plusvalenza, conseguita dall'imprenditore con la vendita di un terreno non relativo all'impresa, esula dalla previsione dell'art. 100 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, senza che rilevi in proposito la destinazione del ricavato di detto trasferimento al pagamento di creditori aziendali, e postula, a norma dell'art. 81 del citato decreto, un intento speculativo, il quale non è evincibile dalla mera circostanza del frazionamento del fondo, in coerenza con il sopravvenuto mutamento in edificatoria della sua originaria destinazione agricola, occorrendo a tal fine che il contribuente abbia posto in essere comportamenti rivolti a profittare di detta evenienza, come la stipulazione di convenzioni con il comune, ovvero l'esecuzione di opere di trasformazione ed urbanizzazione. (V 7056/86, mass n 449129).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)