Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015 Ud. (dep. 22/09/2015) Rv. 264796 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Annullamento con rinvio per accertare l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - Formazione del giudicato in punto di accertamento del reato e responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Conseguenze - Successiva maturazione del termine di prescrizione - Rilevabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
Qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)