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Sez. 1, Sentenza n. 45340 del 10/09/2019 Cc. (dep. 07/11/2019) Rv. 277915 - 01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE | Giudicato ed eseguibilità - Diversità - Conseguenze - Sentenza di condanna per più reati in continuazione - Annullamento con rinvio per uno solo di essi - Pena riferita a tale reato implicante il superamento della soglia di due anni di reclusione ex art. 163 cod. pen. - Esecutività della pena determinata per gli altri - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277915-01

COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - IN GENERE

La formazione del giudicato non coincide con l'eseguibilità del titolo, di cui costituisce il mero presupposto; pertanto l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per più reati avvinti dalla continuazione limitatamente ad uno di essi, la cui pena implicherebbe il superamento della soglia di due anni di reclusione rilevante per l'applicazione della sospensione condizionale, non comporta - in ragione del principio di formazione progressiva del giudicato - l'esecutività parziale della condanna alla pena irrevocabilmente determinata per gli altri, qualora l'imputato abbia proposto appello sulla mancata concessione del beneficio per tutti i reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che, conseguentemente, compete al giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., e non al giudice dell'esecuzione, la decisione in ordine alla domanda di applicazione dell'art. 163 cod. pen. anche con riferimento alla pena inflitta per i capi di sentenza passati in giudicato). (Vedi anche Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206170-01; Sez. U, n. 4460 del 1994, Rv. 196888-01; Sez. U, n. 373 del 1991, Rv. 186165-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)