Sez. U, Sentenza n. 1557 del 17/02/1994 (Rv. 485361 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi | Medico - Opera professionale - Prestazione senza vincolo di subordinazione presso i consultori della disciolta O.N.M.I. - Rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche subentrate - Natura - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi
In difetto del requisito della subordinazione, il rapporto di lavoro autonomo fra un medico, che presti la propria opera professionale presso i consultori della disciolta O.N.M.I., ed amministrazioni pubbliche subentrate alla medesima, esula dal pubblico impiego e rientra nel novero dei rapporti indicati dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che le controversie ad esso relative, investendo situazioni di diritto soggettivo - non suscettibili di affievolimento di fronte ad atti amministrativi, disapplicabili in caso di illegittimità -, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)