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Sez. 6, Sentenza n. 3716 del 19/10/1995 Cc. (dep. 23/11/1995) Rv. 203318 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Giudice - Valutazione diversa da quella operata al momento della emissione della misura - Possibilità - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203318-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca

La circostanza che in sede di revoca di una misura cautelare personale, dovendosi considerare sia i fatti sopravvenuti che quelli originari e sussistenti al momento dell'adozione dell'ordinanza impositiva, sia possibile una valutazione diversa rispetto a quella prescelta all'atto dell'applicazione non significa che il giudice competente a pronunciarsi sull'istanza di revoca possa replicare a tempo indeterminato l'esame di quegli stessi elementi vagliati in precedenza ed in particolare al momento di cui sopra (con ciò sottraendo al giudice del riesame la sua naturale funzione e confondendo l'ambito della revoca con quello del riesame). All'uopo i fatti non sopravvenuti debbono essere individuati in quelli che, pur già storicamente avveratisi, non poterono essere esaminati (per qualsiasi motivo) dal giudice che emise l'ordinanza impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)