Sez. 2, Sentenza n. 4713 del 26/11/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206500 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Giudice della revoca - Preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione della misura di cui si chiede la revoca - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare - e quello adito in sede di appello sulla medesima questione - non incontra alcuna preclusione, quanto all'accertamento della carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari, nella mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza cautelare con la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione; l'efficacia preclusiva (limitata allo stato degli atti ed alle questioni dedotte) del cosiddetto giudicato cautelare, infatti, può conseguire esclusivamente alle decisioni, non impugnate, adottate dal tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. in sede di esame o di appello, ovvero alle pronunce della Corte di cassazione rese nel procedimento incidentale "de libertate".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)