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Sez. 1, Sentenza n. 27500 del 22/12/2006 (Rv. 593614 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Terzi estranei al processo - Efficacia riflessa del giudicato - Configurabilità - Limiti - Conseguenze in tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi e di proposizione di azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente intrattenuto con la banca - Possibilità per la banca convenuta di eccepire l'anticomunitarietà della procedura - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593614-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico. Pertanto la banca, convenuta dal commissario di un'impresa in amministrazione straordinaria per la revoca delle rimesse effettuate sul conto corrente, può eccepire la contrarietà della procedura di amministrazione straordinaria al diritto comunitario nel momento in cui viene esercitata l'azione revocatoria, ancorché ad essa siano opponibili gli effetti dichiarativi e costitutivi discendenti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e dalla pubblicità che la assiste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)