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Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 11/03/2005 (Rv. 580084 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Terzi estranei al processo - Efficacia riflessa del giudicato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580084-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico. (Nella specie la curatela di un fallimento aveva agito in via risarcitoria avverso l'ex amministratore, adducendo la cessione senza corrispettivo di un pacchetto azionario; la S. C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato l'efficacia del giudicato formatosi in altro giudizio, instaurato dalla stessa curatela avverso l'amministratore della società acquirente le azioni, nel quale era stata sancita la onerosità della cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)