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Sez. 1, Sentenza n. 10222 del 28/04/2010 (Rv. 612787 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare - Modificabilità in ogni tempo - Sussistenza - Mancata previsione espressa nell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - Irrilevanza - Fondamento - Effetti sulla rideterminazione dell'assegno - Presupposti.
Stato
decisa il 2010-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612787-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE

Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, non essendo a ciò ostativa la mancanza di una espressa previsione nell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74; la predetta modificabilità, al pari di quella prevista specificamente per l'affidamento dei figli, nonché per la misura e le modalità dell'assegno divorzile, costituisce infatti un principio generale che trascende la specifica previsione normativa, pur quando, come nella specie, l'originaria statuizione sia stata espressamente giustificata a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, sul presupposto, venuto meno in concreto, della presenza dei figli minori non economicamente autosufficienti, potendo semmai giustificarsi, in tale situazione, una rideterminazione dell'assegno divorzile.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)