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Sez. 1, Sentenza n. 13736 del 18/09/2003 (Rv. 566928 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare - Modificabilità in ogni tempo - Natura e funzione - Tutela della prole - Esigenze economiche del coniuge più debole - Influenza - Limiti.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566928-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE

Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti: tale intrinseca provvisorietà, tuttavia, non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti. Pertanto, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge sul divorzio, nondimeno l'assegnazione in parola non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l'assegno di divorzio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)