Sez. 4, Sentenza n. 6249 del 15/03/1989 Ud. (dep. 26/04/1989) Rv. 181134 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - ERRORI O REFUSI - ESATTA DESCRIZIONE DEL FATTO - MANCATA COMPROMISSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITÀ DELLA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONI - FATTISPECIE.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - ERRORI O REFUSI - ESATTA DESCRIZIONE DEL FATTO - MANCATA COMPROMISSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NULLITÀ DELLA CONTESTAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONI - FATTISPECIE.*
In tema di contestazione dell'accusa, a garanzia del diritto di difesa, deve tenersi conto, per giudicarne la esattezza, della descrizione del fatto in tutte le sue componenti, comprese quelle legislative, sicché eventuali errori o refusi non possono incidere sulla validità della chiamata in giudizio e sulla esattezza e comprensibilità degli addebiti sui quali si svolgerà il dibattito processuale. Invero, il decreto di citazione a giudizio può essere colpito dalla sanzione di nullità (relativa), per incertezza assoluta del fatto oggetto dell'imputazione, solo nel caso in cui l'imputato non sia stato posto in grado di comprendere i termini, sempre in linea di fatto, della accusa, e ne sia stato, pertanto, compromesso il diritto di predisporre una adeguata e congrua difesa, essendo costretto ad affrontare il dibattimento ignorando l'oggetto dell'addebito ascrittogli. (fattispecie di condotta di furto aggravato trasmodata in rapina impropria: nel capo di imputazione era stato fatto riferimento agli articoli di codice riguardanti il furto e la rapina, con esatta descrizione di quest'ultima fattispecie, ciò escludeva, secondo l'opinamento dei giudici del merito - condiviso dalla Corte suprema - ogni incertezza circa il fatto in contestazione). (Conf mass n 172665).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)