Sez. 1, Sentenza n. 966 del 19/02/1986 Cc. (dep. 13/05/1986) Rv. 172665 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NOZIONE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - INCOMPLETEZZA O INCERTEZZA - NOZIONE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Il decreto di citazione a giudizio è nullo per incertezza assoluta del fatto oggetto dell'imputazione soltanto quando l'imputato non sia stato posto in grado di intendere i termini concreti dell'accusa, e di predisporre una adeguata difesa. Ne consegue che la semplice imprecisione o indeterminatezza dell'imputazione non produce la suddetta nullità, che in ogni caso può essere eccepita soltanto dall'interessato e non rilevata d'ufficio. (Conf mass n 169740; (Conf mass n 165802, sulla prima parte; (Conf mass n 171290; (Conf mass n 171055; (Conf mass n 168317, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)