Sez. 1, Sentenza n. 17955 del 25/11/2003 (Rv. 568455 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Apertura della procedura - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Atto di messa in mora - Necessità - Ammissione al passivo - Domanda - Interruzione della prescrizione - Sussistenza. .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La sottoposizione di una società a liquidazione coatta amministrativa impedisce l'esercizio delle azioni esecutive individuali, ma non preclude l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale; pertanto, l'apertura della procedura di l.c.a. non sospende né interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e, conseguentemente, soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione al passivo del credito - proponibili senza che occorra attendere il deposito dello stato passivo da parte del commissario giudiziale - ovvero l'effettuazione di atti di messa in mora valgono ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, cod. civ., fino alla chiusura della procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)