Sez. T, Sentenza n. 25690 del 19/09/2025 (Rv. 676639-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi - Utilizzabilità - Condizioni - Prova della riferibilità al contribuente - Necessità - Delega ad operare sul conto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la decisione di merito, che aveva escluso in capo al contribuente, socio al 50% di una s.r.l., la qualità di socio occulto al 100% anche di altre due società, per il sol fatto che avesse la delega ad operare sui conti correnti di queste ultime e fosse legato da rapporti di parentela con i relativi soci, in difetto di prova di una sua concreta partecipazione alla gestione delle stesse mediante l'esercizio di poteri decisionali e di controllo).
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)