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Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990 (Rv. 468125 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468125-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA - REQUISITI.*

Le opere dell'arte applicate all'industria, le quali godono della protezione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 2 e 4 della legge 22 aprile 1941 n. 633, sono caratterizzate dalla scindibilità del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera è concretamente associata - scindibilità da intendersi in senso ideale, a prescindere dalla destinazione voluta dall'autore o verificatasi nei fatti - ed inoltre dall'originalità della opera in sè, come espressione di creatività, anche modesta (come quella che deve riconoscersi all'opera che, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingue quale prodotto singolare della personalità del suo autore). Ove difetti una di tali caratteristiche, ma comunque l'ideazione estetica presenti un'originalità in senso relativo, riguardante l'ornamento, e cioè la utilizzazione di linee e di colori, essa può essere protetta come modello ornamentale. (nella specie, la suprema Corte, applicando il suddetto principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che aveva reputato tutelabile come opera dell'ingegno un disegno "divisionista", costituito da un insieme di quadratini colorati, sparsi su un pezzo di stoffa, che combinandosi anche con variazioni cromatiche determinavano un assetto figurativo originale). (V 2458/74, mass n 370868; (V 175/69, mass n 338097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2575, Regio Decr. 28/08/1940 num. 1411 art. 5, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)