Sez. 1, Sentenza n. 10516 del 07/12/1994 (Rv. 489086 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA | Creazione d'arte applicata all'industria - Tutelabilità - Presupposti - Valore artistico dell'opera - Scindibilità del carattere industriale del prodotto - Necessità - Oggetti tridimensionali - Tutela prevista dalla normativa sul diritto d'autore - Inapplicabilità - Prodotti bidimensionali - Tutela del diritto d'autore o tutela del modello ornamentale - Esperibilità - Condizioni.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA
Ai sensi dell'art. 2, n. 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633, ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d'autore, di una creazione d'arte applicata all'industria (cosiddetta industrial design) - caratterizzata dall'esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatta alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione -, è necessaria, oltre che alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e novità, proprie dell'opera dell'ingegno, la scindibilità del valore artistico dell'opera stessa dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata, scindibilità da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell'opera ad essere oggetto di un'autonoma valutazione a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere stata apposta. La suddetta scindibilità non può sussistere negli oggetti tridimensionali - con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla normativa sul diritto d'autore -, nei quali, infatti, l'opera d'arte (il cosiddetto "corpus mysticum") non è pensabile, né fruibile, separatamente dal contesto (e cioè dal cosiddetto "corpus mechanicum"), atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di essa che prescinda dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva, lo stesso prodotto; la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l'opera d'arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegato; con riferimento a tali prodotti, pertanto, si pone l'alternativa tra la tutela del diritto d'autore, quando l'opera è pensabile e fruibile indipendentemente dall'oggetto cui inerisce, e la tutela del modello ornamentale (la quale, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 25 agosto 1940 n. 1411, non è cumulabile con quella sul diritto d'autore) quando manchi il requisito della scindibilità ovvero l'opera, sebbene scindibile, costituisca solo uno speciale ornamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2575, DPR 25/08/1940 num. 1411 art. 5, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)