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Sez. L, Sentenza n. 1221 del 07/02/1994 (Rv. 485233 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Conseguente all'illegittimità del recesso - Liquidazione - Deduzione in sede di rinvio della cassazione dei guadagni conseguiti dal lavoratore dopo il licenziamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485233-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno

Il principio - applicabile anche nel rito del lavoro - secondo cui nel giudizio di rinvio delle parti sono rigorosamente vincolate alle posizioni processuali e alle tesi difensive svolte nelle precedenti fasi di merito (salve le ipotesi di "jus superveniens" e di nuove conclusioni rese necessarie dalla pronuncia di annullamento) esclude che in tale sede con riguardo a giudizio instaurato dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e per il risarcimento del conseguente danno - possa dedursi dal datore di lavoro per la prima volta, la circostanza relativa a guadagni conseguiti dal lavoratore nel periodo successivo al licenziamento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)