Sez. L, Sentenza n. 1221 del 07/02/1994 (Rv. 485233 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Conseguente all'illegittimità del recesso - Liquidazione - Deduzione in sede di rinvio della cassazione dei guadagni conseguiti dal lavoratore dopo il licenziamento - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
Il principio - applicabile anche nel rito del lavoro - secondo cui nel giudizio di rinvio delle parti sono rigorosamente vincolate alle posizioni processuali e alle tesi difensive svolte nelle precedenti fasi di merito (salve le ipotesi di "jus superveniens" e di nuove conclusioni rese necessarie dalla pronuncia di annullamento) esclude che in tale sede con riguardo a giudizio instaurato dal lavoratore per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e per il risarcimento del conseguente danno - possa dedursi dal datore di lavoro per la prima volta, la circostanza relativa a guadagni conseguiti dal lavoratore nel periodo successivo al licenziamento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)