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Sez. 3, Sentenza n. 3816 del 22/04/1996 (Rv. 497216 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Carattere chiuso - Configurabilità - Conseguenze - Prova testimoniale già dedotta tardivamente in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497216-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il carattere "chiuso" del giudizio di rinvio (art. 394 comma terzo cod. proc. civ.) comporta, anche nel rito del lavoro, il divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e di svolgere attività assertive e probatorie, eccettuato il giuramento decisorio, diverse da quelle già espletate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che conseguano alle statuizioni della sentenza di cassazione. Ne deriva, che al di fuori della predetta ipotesi, è inammissibile in sede di rinvio la prova testimoniale già dedotta tardivamente in appello, non comportando lo svolgimento del giudizio di rinvio alcuna riapertura dei termini processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)