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Sez. 3, Sentenza n. 1847 del 19/07/1967 (Rv. 328756 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO DI APPELLO - VIZIO - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - POTERE DELL'ISTRUTTORE - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328756-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO DI APPELLO - VIZIO - SANATORIA CON EFFICACIA EX TUNC - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - POTERE DELL'ISTRUTTORE - LIMITI - INSUSSISTENZA.*

Il vizio inerente al luogo della notificazione dell'atto di appello e sanabile con effetto ex tunc, sia con la Costituzione dell'appellato anche al solo scopo di dedurre il vizio, sia mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., applicabile al giudizio di appello per il rinvio generale contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., ad iniziativa dell'istruttore, diretta, o indiretta, dopo che la causa gli sia stata restituita dal collegio che abbia rilevato il vizio, nessuna preclusione essendo posta all'attivita dello istruttore, nella particolare materia, dall'art. 350 cod. proc. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)