Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 13/05/1969 (Rv. 340592 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - APPLICABILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART 331 COD PROC CIV - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - APPLICABILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART 331 COD PROC CIV - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La norma dell'art 291 cod proc civ (per cui se, non costituitosi il convenuto, il gi rileva un vizio che importi nullita della notificazione della citazione deve fissare all'attore un termine perentorio per rinnovarla e l'adempimento tempestivo dell'ordine di rinnovazione impedisce ogni decadenza, cioe importa sanatoria ex tunc) e applicabile al giudizio d'appello, per cui il richiamo generale delle norme che disciplinano il giudizio di primo grado, contenuto nell'art 359 cod proc civ. la norma trova applicazione, nella fase di gravame, anche nell'ipotesi che sussista un vizio che importi nullita della notificazione per integrazione ordinata dal giudice ex art 331, primo comma cod proc civ. importa la semplice nullita e con l'inesistenza della notificazione (e postula, quindi, nella mancata Costituzione del destinatario, che il giudice debba ordinarne la rinnovazione ex art 291 cod proc civ) la notificazione di un atto, in specie di appello e sia pure per integrazione in un luogo od a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima, (ad esempio, notificazione al domicilio reale anziche al domicilio eletto, alla parte anziche al procuratore, o viceversa). La notificazione e, invece, inesistente (con la conseguente inammissibilita dell'applicazione della norma di cui all'art 291 cod proc civ) quando sia avvenuta in luogo od a persona che non siano in nessun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione, risultando assolutamente estranei al destinatario e all'atto da notificare. (nella specie, la notificazione dell'atto di appello per integrazione era avvenuto presso un asserito domiciliatario, senza che in alcun modo risultasse l'esistenza di un atto di elezione di domicilio). (V 1847'67, mass n 328756; 1865'66, mass n 323635; 1782'64; 518'64 e 228'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)